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Statuto della Cooperativa Cariche Direttive
Come è organizzata Notizie sulla Cooperativa Sociale Boogan

 

 

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "BOOGAN"

Art. 1 - E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 381/91, comma primo punto "a" una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, con la denominazione "BOOGAN - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS".

La cooperativa ha sede in Roma, Via Massaciuccoli 68. Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - La cooperativa sociale avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, e di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperazione e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza alcun fine di speculazione privata.

La cooperativa potrà aderire, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, all'associazione nazionale di categoria, alle associazioni regionali, nonché ad altri organismi economici, sociali o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - La cooperativa intende essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ha per oggetto:

- interventi a livello di prevenzione, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree materno-infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia, con particolare riferimento ai minorenni;

- attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo statistico e sociologico, con particolare attenzione alle esigenze naturali legate all'utilizzo del territorio, quali aree verdi, servizi, centri di aggregazione e socializzazione, iniziative culturali e per il tempo libero;

- promozione e partecipazione ad iniziative in difesa dei diritti dei minori, con riferimento alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, in associazione con altri organismi territoriali, nazionali ed internazionali;

- interventi integrativi all'interno degli istituti scolastici mirati alla promozione culturale e interculturale e socializzazione, e attività svolte in collaborazione con enti pubblici e privati volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell'emarginazione;

- collaborazioni con gli istituti scolastici al fine di offrire nuovi e diversi strumenti didattici integrativi, in particolare: studio e intervento territoriale, diffusione della cultura informatica e delle nuove tecnologie, costruzione di reti e gemellaggi tra istituti per promuovere i rapporti sociali e la conoscenza delle diverse culture;

- raccolta di fondi, attraverso finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni, donazioni, al fine di permettere la realizzazione e la massima partecipazione a progetti educativi scolastici ed extrascolastici rivolti ai minori;

- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;

- interventi in corsi di formazione professionali il cui accesso sarà facilitato ai soggetti più bisognosi ovvero a maggiore rischio sociale;

- attività di informazione e promozione culturale;

- attività ricreative e sportive in particolare rivolte a minori, anziani e disabili;

- creazione e gestione di strutture sociosanitarie e residenze per le fasce sociali di emarginazione;

- attività di turismo sociale in collaborazione con enti pubblici e privati, organismi del territorio, in particolare promuovendo esperienze formative nell'ambito del turismo scolastico e minorile in genere;

- valorizzazione e tutela delle aree verdi urbane ed extraurbane, parchi e riserve naturali di interesse locale, regionale o nazionale, attraverso ricerche, interventi di manutenzione, attività di informazione, organizzazione di iniziative pubbliche, collaborando anche al controllo e al mantenimento dei parchi stessi;

- attività di ricerca e intervento nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, del recupero delle aree degradate e della loro conversione in spazi di pubblica utilità;

- interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti.

Art. 5 - La cooperativa potrà svolgere attività di cui al precedente articolo sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;

- dare adesioni e partecipare a società, enti e organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti ai soci, agli enti ai quali la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge 197/1991 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993);

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali, di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

- la cooperativa si propone di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da un apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, se non per iniziative volontarie di beneficenza;

- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

Art. 6 - Il numero dei soci non potrà essere né inferiore né superiore ai limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7 - I soci si distinguono in tre categorie:

- Soci Cooperatori

- Soci Volontari

- Soci Sovventori

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al funzionamento dell'azienda.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o via abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'organo amministrativo.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi soci volontari che operano nelle iniziative e nelle attività sociali in qualità di volontari, e quindi non retribuiti, per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci volontari non possono ricevere alcuna retribuzione da parte della cooperativa, fatta eccezione per i rimborsi delle spese sostenute nella prestazione della propria opera e della somma necessaria ad assicurare il socio volontario come previsto dalla legge.

Possono essere altresì ammessi soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori esclusivamente le persone fisiche.

I soci sovventori sono regolati in conformità dell'articolo 4 della legge 59 del 31 gennaio 1992. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione dei propri dati anagrafici;

b) la qualifica che intende rivestire, di socio cooperatore, volontario o sovventore;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti massimo e minimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la domanda è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda deve essere una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla precedente lettera "c".

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza della causa di incompatibilità indicata all'articolo 6, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 9.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti suddetti, la delibera diventerà automaticamente inefficace.

Art. 9 - Il capitale sociale è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento di una tassa di ammissione, il cui ammontare verrà stabilito, all'inizio di ciascun anno, dall'organo amministrativo, sulla base del patrimonio sociale;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 10 - E' fatto divieto assoluto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa, nonché svolgere attività concorrente in proprio.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Ai sensi dell'articolo 2526 c.c. oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La deliberazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

Art. 13 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Art. 14 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

f) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2527 c.c.

Art. 15 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari i quali, nei casi di esclusione o di decadenza, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 16 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo articolo 20 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - In caso di morte del socio o di scioglimento di ente o persona giuridica socia, il diritto degli eredi e/o dei liquidatori al rimborso della quota effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 18 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo, nella riserva legale.

Art. 19 - In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

a) anzianità di associazione

b) professionalità

c) anzianità di età

d) carichi di famiglia

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori e di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento del lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in cooperativa, fermo restando la professionalità settoriale.

Art. 20 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 19, con le tasse di ammissione di cui al precedente articolo 9 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci decaduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

a) una quota non inferiore al 20% al fondo di riserva legale;

b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalla legge;

f) un'eventuale quota a remunerazione delle quote dei soci sovventori, nella misura stabilita dalla legge ed entro i limiti di disponibilità degli utili e con precedenza sui dividendi da distribuire ai soci cooperatori titolari di quote;

g) un'eventuale quota destinata ad un fondo di solidarietà sociale da impiegare, previa approvazione dell'assemblea dei soci, in attività di volontariato, beneficenza, adozioni a distanza, interventi e donazioni a favore di enti pubblici o privati impegnati nel volontariato e/o assistenza e/o solidarietà;

h) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto al fondo di riserva legale.

Art. 22 - Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci

b) il Presidente

c) il Collegio dei Sindaci solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2488 e seguenti c.c.

Art. 23 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi.

Art. 24 - L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;

2) nomina il Presidente e, se opportuno, il Vice Presidente fissandone il compenso;

3) nomina, ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà, i componenti del collegio dei sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi;

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

5) delibera sulla responsabilità dei sindaci, qualora fossero istituiti;

6) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto;

7) riveste il ruolo di organo amministrativo, provvedendo alla gestione della cooperativa. Spetta pertanto all'assemblea:

a) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e solidaristico della società;

b) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo; compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, aprire sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;

d) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di atre cooperative sociali;

e) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;

f) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza dell'organo amministrativo, definendone i limiti e i controlli;

8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'assemblea ha luogo almeno due volte l'anno, una delle quale entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, nel caso in cui ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci. In questo caso la convocazione avrà luogo entro venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Art. 25 - L'assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, o dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 26 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

a) in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 27 - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 28 - Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i soci cooperatori e volontari che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, ed i soci sovventori iscritti da almeno 15 giorni, purché in regola con il versamento delle quote.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, sovventore o volontario, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 29 - L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il segretario può essere un non socio.

I verbali delle assemblee ordinarie dovranno essere registrati e custoditi tra gli atti della società e, su richiesta esplicita, potranno essere visionati e copiati dai soci. I verbali delle assemblee straordinarie dovranno essere redatti da un notaio.

Art. 30 - Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Egli ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, può delegare i propri poteri al Vice Presidente, nonché con speciale procura ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, l'assemblea dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla comunicazione per accettare o meno le dimissioni e provvedere alla nomina del sostituto.

Un socio non può ricoprire la carica di Presidente per più di tre mandati interi consecutivi.

Art. 31 - Il Collegio dei Sindaci viene eletto nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2488 e seguenti C.C.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I sindaci sono eletti, anche fra i non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione dell'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri eseguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi stututari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni degli organi direttivi ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare li accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsiverbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 34 - In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori eventualmente rivalutati;

b) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;

c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/92.

Art. 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. In casi eccezionali il presidente potrà temporaneamente modificare o integrare il regolamento interno, nel rispetto della legge e del presente statuto, in attesa della convocazione dei soci.

Art. 36 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

 

Il presente Statuto è depositato presso il Tribunale di Roma - Ufficio Atti Pubblici e sottoscritto dal Notaio Dott. Matella

 

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Cariche Direttive

L'Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2004 ha eletto i seguenti dirigenti, in carica fino al 30 ottobre 2006:

- Presidente del C.d.A.: Alessandro Angeli (con delega all'Area Sociale)

- Consigliere e Vice Presidente: Viviana Belculfinè (con delega all'Area Amministrativa e al Fund Raising)

- Consigliere: Serena Romano (con delega all'Area Educativa)

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito i seguenti incarichi:

- Turismo Sociale e Scolastico: Antonella Ciarlo

- Funzioni di Coordinamento: Pietro Marino (Centri Ragazzi RM H3); Giulia Tassone (Casa Famiglia RM H4)

 

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Come è organizzata la Cooperativa Sociale BOOGAN

 

Assemblea dei Soci

E' l'organo decisionale più importante della Cooperativa. E' composto dai Soci Cooperatori (lavoratori), dai Soci Volontari e dai Soci Sovventori, che hanno diritti e doveri identici e la facoltà di voto. L'Assemblea definisce le attività della Cooperativa, delibera circa le cariche sociali, elegge Presidente e Vice Presidente e approva i bilanci. E' inoltre necessario porre all'attenzione di questo organo tutte le spese consistenti (investimenti superiori a 15.000 Euro) non direttamente legate alla gestione dell'organismo.

 

Presidente

Ha funzioni di rappresentanza legale e giuridica. Cura le pubbliche relazioni e i rapporti con i fornitori e i clienti. Definisce le norme che regolano tutte le attività ed i movimenti economici della Cooperativa. Indice Assemblee e Consiglio e presiede alla realizzazione di ogni singolo progetto. La Presidenza indice bandi e gare interne o esterne, e approva le scelte delle Commissioni Tecniche. Su delibera dell'Assemblea dei Soci il Presidente coordina e dirige lo staff preposto alla selezione e alla formazione di nuovi operatori. E' il Presidente, infine, a possedere la firma legale, in altre parole è l'unico in grado di firmare atti pubblici e privati, convenzioni, contratti, documenti contabili e certificati.

L'attuale Presidente della Cooperativa Sociale Boogan è Alessandro Angeli

 

Vice Presidente

Oltre alle funzioni definite dalla Legge e dallo Statuto, cioè quella di appoggio alla Presidenza, con possibilità di sostituzione a pieno titolo in caso di assenza o perdita della carica del Presidente, la Vice Presidenza è incaricata della selezione, formazione e aggiornamento del personale, della gestione economico-amministrativa della Cooperativa in collaborazione con il Direttore e della verifica dei servizi erogati.

Fino a ottobre 2007 il Vice Presidente della Cooperativa Sociale Boogan è Viviana Belculfinè

 

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, che risponde direttamente all'Assemblea, ha lo scopo di gestire autonomamente le direttive assembleari e presidenziali tecnico-amministrative circa il funzionamento degli uffici, il controllo di ogni movimento economico, lo sviluppo dei sistemi informatici e di automazione. Il Consiglio ha inoltre lo scopo di snellire l'organizzazione interna, assumendo decisioni circa l'assunzione, il licenziamento, la formazione e il coordinamento del personale e dei collaboratori. Ha anche il compito di gestire l'economia aziendale, con particolare riguardo ai sistemi di riduzione dei consumi e di coordinare le Commissioni Tecniche. Il Consiglio presenta una relazione semestrale all'Assemblea di Soci. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente e due membri eletti dall'Assemblea (uno dei quali può fare le veci del Presidenze se assente o impossibilitato).

 

Commissioni Tecniche

Boogan ha creato una serie di "tavole rotonde" che raccolgono specialisti, operatori dei vari settori di intervento (infanzia e adolescenza, ambiente e territorio, turismo sociale, emarginazione, cooperazione internazionale, ecc.). Da queste commissioni nascono i progetti, i programmi, i documenti e le pubblicazioni che vengono presentati a scuole, enti, famiglie, ecc. Ogni gruppo di lavoro conta un responsabile interno (Socio) e uno o più membri che possono essere anche esterni alla Cooperativa, scelti per le competenze specifiche e le capacità. Le Commissioni Tecniche si riuniscono a propria discrezione, almeno una volta al mese, e rispondono direttamente al Consiglio di Presidenza, che ogni due mesi riunisce i responsabili.

 

Comitato di Verifica

E' un organismo creato allo scopo di individuare e superare ogni imperfezione nei servizi offerti. Si riunisce ogni sei mesi e fa il punto della situazione, analizzando dinamiche, avvenimenti e risultati di ogni singolo progetto. Il Comitato di Verifica è presieduto da un socio eletto in Assemblea, da un esperto esterno e dal Presidente. La relazione del Comitato, con l'analisi del problema e le possibili soluzioni, viene presentata all'Assemblea dei Soci una volta l'anno.

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Notizie sulla Cooperativa Sociale BOOGAN

A chi è associata

Boogan ha aderito negli anni ai seguenti progetti:

  • ASSOLUDO - Associazione delle Ludoteche Italiane
  • ABC Solidarietà e Pace - Adozioni a Distanza
  • Forum del Terzo Settore Roma X
  • L.I.A. - Laboratorio Infanzia e Adolescenza (Ludobus per Roma)
  • Comitato Carlos Fonseca

 

Certificazioni

Boogan ha conseguito nel 2002 la certificazione QAE&T, Qualità Affidabilità Etica e Trasparenza, ed è costantemente monitorata dall'organismo esterno di controllo EasyCert International srl.

Boogan è certificata secondo lo standard di qualità UNI EN ISO 9001:2008 (rilascio "Das Certification").

 

Partner

Boogan ha collaborato e collabora attivamente con i seguenti partner:

  • Associazione Il Caleidoscopio
  • Cooperativa Sociale Parsec Servizi
  • Associazione Differenza Donna
  • Associazione Fabian
  • Cooperativa Sociale Milleunidea
  • Associazione Aurora
  • Cooperativa Sociale Diversamente
  • Cooperativa Sociale La Sfera
  • Associazione ABC Solidarietà e Pace
  • Associazione Sherwood
  • Associazione Mensa Sana
  • Cooperativa Sociale Arte in Gioco
  • Cooperativa Sociale Utopia 2000
  • Associazione STS
  • Cooperativa Sociale Cecilia
  • International Language School
  • Associazione Pixies
  • Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte

 

Clienti

Boogan opera su tutto il territorio nazionale nei servizi socioeducativi rivolti ai minori. Questi i principali clienti e enti con i quali sono state firmati contratti e convenzione per l'erogazione di servizi.

  • Comune di Roma
  • Comune di Torino
  • Comune di Bergamo
  • Comune di Ciampino
  • Comune di Marino
  • Comune di Ardea
  • Comune di Pomezia
  • Comune di Santa Fiora
  • Comune di Gragnano
  • Comune di San Pietro Avellana
  • Comune di Castel di Sangro
  • Comune di Zapponeta
  • Comune di Tivoli
  • Comune di Velletri
  • Comune di Riano
  • Regione Lazio
  • Provincia di Roma
  • ASL Siena 7
  • ASL RM B
  • ASL RM H
  • Casa Giocosa srl
  • Cooperativa Sociale Progetto 96
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Fondazione "Territori Sociali Altavaldelsa"
  • Ministero della Giustizia - Ente Assistenza Polizia Penitenziaria
  • oltre 90 scuole elementari, medie e superiori su tutto il territorio nazionale

 

 

 

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